Statuto

Statuto

Art. 1

E’ costituita con sede a Venezia, Castello 2737/F, ai sensi delle vigenti norme di legge la società sportiva dilettantistica Unione Sportiva Remiera Francescana, in seguito denominata USRF. Lo scopo è tutelare gli interessi sportivi dei soci che praticano la voga alla veneta.

Art. 2

La USRF è apolitica, apartitica e non ha scopo di lucro. Si propone di:

• Sviluppare, salvaguardare, diffondere e potenziare la tradizionale e la pratica della voga alla veneta, con particolare attenzione al livello giovanile ed alla relativa didattica.

• Concordare e diffondere un calendario delle più importanti manifestazioni.

• Definire e coordinare con gli enti preposti le manifestazioni remiere ufficiali.

• Stimolare gli enti pubblici a sostenere e sviluppare la voga alla veneta.

• Produrre e divulgare attività culturali legate alle tradizioni ed alle problematiche dell’ambiente lagunare e della pratica della voga alla veneta anche al di fuori della laguna veneta e nei diversi ambienti naturali.

• Reperire ed erogare contributi per i partecipanti alle manifestazioni organizzate dalla USRF per conto di Amministrazioni ed Enti Pubblici.

• Per raggiungere tali finalità la USRF promuoverà in ogni modo le attività dilettantistiche ed organizzerà riunioni, corsi di istruzioni regate e manifestazioni locali nazionali ed internazionali.

• Curerà i rapporti esterni e la propaganda in ogni ambito, curerà i rapporti con la stampa e porrà in essere ogni altra iniziativa a confermare il prestigio della USRF.

La USRF è caratterizzata dalla democraticità della struttura dalla elettività delle cariche associate e dall’obbligatorietà del bilancio. Non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto utili od avanzi di gestione, nonché fondi riserve o capitale salvo che la loro distribuzione non sia imposta dalla legge.

Art. 3 – Durata

La durata della USRF è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati.

Art. 4 – Soci

Possono far parte della USRF coloro che:

• abbiano fatto regolare domanda al Consiglio Direttivo della USRF.

• siano in regola con il versamento delle quote associative determinate dl Consiglio Direttivo

• siano tenuti all’osservanza delle disposizioni contenute nel presente statuto e nei regolamenti interni della USRF

I soci che abbiano adempiuto ai doveri statutari e regolamentari hanno il diritto di partecipare a tutte le attività della USRF.

Art. 5 – Decadenza dei Soci

I Soci cessano di appartenere alla USRF nei seguenti casi:

1) Dimissioni: volontarie e scritte.

2) Morosità: il Socio cessa di far parte della USRF decorso il termine di sei mesi dalla scadenza fissata per il versamento della quota associativa annuale.

3) Espulsione: il Socio può essere espulso, per gravi motivi, con delibera del Consiglio Direttivo. In particolare l’espulsione potrà essere pronunciata nei confronti del socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori della USRF o che con la sua condotta costituisca ostacolo al buon andamento della USRF.

Art. 6 – Organi della USRF

Sono organi della USRF:

1. L’assemblea dei soci

2. Il Consiglio Direttivo (da 3 a 9 membri)

3. Il Presidente

4. Il collegio dei revisori dei conti

5. Il collegio dei Probiviri

Art. 7 – Assemblea dei Soci

L’assemblea è composta da tutti i soci in regola con i pagamenti della quota associativa.

L’assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta l’anno, entro il 30 Aprile per approvazione del bilancio relativo all’esercizio precedente. L’assemblea si riunisce ogni qualvolta il consiglio Direttivo lo reputi necessario oppure la richieda almeno un terzo dei soci.

Ogni socio è rappresentato dal Presidente o da un membro del Consiglio Direttivo munito di delega ed ha diritto di voto esercitabile anche mediante delega da conferirsi ad altro socio ordinario.

L’assemblea viene convocata dal Presidente a mezzo avvisi inviati al domicilio di tutti i soci a mezzo posta, o posta elettronica, o SMS, o Fax, almeno 10 giorni prima della data fissata per la sua convocazione.

Il bilancio del USRF, da sottoporre all’approvazione dell’assemblea, deve rimanere depositato presso la sede sociale nei quindici giorni che precedono l’assemblea, a disposizione di tutti i soci che abbiano motivato per iscritto, interesse alla sua lettura. Il bilancio deve riprodurre in modo fedele e veritiero la situazione economica, finanziaria e patrimoniale del coordinamento.

Art. 8 – Attribuzioni dell’Assemblea dei Soci

All’Assemblea spetta di determinare gli indirizzi generali per il conseguimento delle finalità statutarie e di vigilare sull’attuazione dei relativi programmi di attività, delegando e motivando il Consiglio Direttivo.

Sono di competenze dell’Assemblea:

1. l’elezione del Consiglio Direttivo

2. l’elezione del Collegio del Revisore dei Conti

3. l’elezione del Collegio dei Probiviri

4. l’approvazione del Bilancio Consuntivo ed eventuali Bilanci Preventivi

5. la determinazione dei programmi di attività che dovranno essere attuati dal Consiglio Direttivo

6. la modifica del presente statuto

7. la deliberazione di scioglimento del USRF e di devoluzione del patrimonio.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo e in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all’assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.

L’assemblea nomina inoltre un segretario e se necessario due scrutatori.

Di ogni assemblea si dovrà redigere un apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori.

Copia dello stesso dovrà essere messa a disposizione di tutti i soci con le formalità più idonee al fine di garantirne la massima diffusione.

L’ Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L’Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione, quando siano presenti almeno i tre quarti degli aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione, L’Assemblea straordinaria o ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In ogni caso, per deliberare modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto, occorre almeno il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti con diritto al voto, riuniti in assemblea straordinaria.

Per deliberare lo scioglimento del coordinamento e la devoluzione del patrimonio è richiesto il voto favorevole dei quattro quinti degli aventi diritto al voto presenti, riuniti in assemblea straordinaria.

Art. 9 – Il consiglio direttivo

E’ eletto dall’assemblea dei soci ed è composto da un minimo di tre membri ad un massimo di 9, secondo le deliberazioni assembleari. I membri del consiglio durano in carica due anni e sono rieleggibili. Il consiglio direttivo, nella sua prima riunione, elegge tra i propri membri:

- Il Presidente

- Il Vice Presidente

- Il Segretario

- Il Tesoriere

Il consiglio direttivo può essere convocato dal Presidente senza alcuna formalità. Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario oppure ne sia fatta richiesta da almeno tre consiglieri.

Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Le deliberazioni del consiglio direttivo, per la loro validità, debbono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.

Nel caso in cui durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell’assemblea dei soci per surrogare i mancanti. I nuovi consiglieri così nominati, rimarranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

La mancanza a 3 sedute faranno scattare la sostituzione immediata del membro del consiglio assentato. La sostituzione potrà essere sospesa dal Presidente dellla USRF solo a fronte di serie argomentazioni.

Art. 10 – Attribuzioni del Consiglio Diretttivo

Il consiglio direttivo compie tutti gli atti necessari per l’attuazione delle finalità statutarie. Sono di competenza del consiglio direttivo la nomina fra i propri membri del:

• Presidente

• Vicepresidente

• Segretario

• Tesoriere

• L’assegnazione di eventuali altri incarichi

• L'attuazione di programmi e dei provvedimenti approvati dall’assemblea dei soci

• La delibera di tutti i regolamenti della URSF

• La redazione del bilancio consuntivo

• La deliberazione sulle domande di ammissione di nuovi associati

• Rapporti con istituti di credito diversi

Art. 11 – Il Presidente

Convoca e presiede il consiglio direttivo e le riunioni dell’assemblea dei soci. Ha la rappresentanza legale della USRF di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di impedimento, le sue funzioni sono assunte appieno dal Vice Presidente.

Art. 12 – La/Il Segretaria/o

Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Art. 13 – Il collegio dei revisori dei conti

Vigila sulle delibere del Consiglio Direttivo, sulla gestione economica finanziaria dell’associazione e controlla la contabilità ed i bilanci annuali. Esso si compone di tre membri, durano in carica due anni e sono rieleggibili. Possono essere eletti revisori dei conti anche persone esterne al Consiglio Direttivo e ai soci della USRF di comprovate capacità e professionalità.

Art. 14 – Il collegio dei Probiviri

E’ chiamato a dirimere le controversie tra i soci e il Consiglio Direttivo. Il collegio dei Probiviri è eletto dall’assemblea dei soci ed è composto da tre membri. Durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Art. 15 – Patrimonio e risorse finanziarie della USRF

Il patrimonio e le risorse finanziarie della USRF sono costituite da:

• Quote sociali annuali dei soci il cui ammontare è stabilito dal consiglio direttivo

• Proventi derivanti da varie attività sportive svolte

• Sovvenzioni, oblazioni, contributi di enti pubblici o privati nazionali e internazionali

• Da eredità o legati

• Sponsorizzazioni o erogazioni liberali da parte di associazioni o terzi

• Dalla donazione di beni materiali e dalla concessione di diritti reali da parte di associati, enti pubblici e privati.

Eventuali proventi derivanti dalle attività dell’associazione non possono, in ogni caso essere ripartiti tra gli associati, neppure in forma indiretta. Eventuali avanzi di gestione, dovranno essere obbligatoriamente reinvestiti in favore delle attività istituzionali previste dallo statuto.

Art. 16 – Esercizio sociale

L’esercizio sociale inizia il primo Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.

Art.17 – In caso di scioglimento della USRF, che dovrà essere deliberato secondo le modalità descritte al punto dedicato, ll patrimonio della USRF, ai sensi di quanto previsto dalle vigenti norme di legge, verrà devoluto ai fini sportivi individuati dall’assemblea.

Art. 18 – Clausola compromissoria

Nel caso di controversie sull’interpretazione dello statuto o comunque su questioni riguardanti la vita e la gestione della USRF, sarà valida l’interpretazione del Consiglio Direttivo. L’associato potrà tuttavia appellarsi al collegio dei probiviri che deciderà “pro bono et aequo” senza formalità di procedura ed inappellabilmente.

E’ fatto espresso divieto di ricorrere per tali controversie all’autorità giudiziaria a pena di immediata radiazione.

Venezia, 9 luglio 2011