Regolamento

Regolamento

CODICE COMPORTAMENTALE GENERALE DEL SOCIO

Art. 1 - I Soci devono sempre avere un comportamento corretto ed in linea con i principi etici enunciati nello Statuto sociale. I Soci sono tenuti, al lato dell'iscrizione, ad assumere impegno di permanenza nella Società per il periodo minimo di un anno. Tali impegno andrà esplicitamente accettato dal Socio o da chi esercita la patria podestà se lo stesso è minore. Il Socio è tenuto a dimostrare la regolare appartenenza alla Società esibendo ad ogni richiesta del personale addetto la tessera sociale.

Art. 2 - Nel comune interesse i Soci sono tenuti al rispetto del presente regolamento, collaborando col Consiglio Direttivo cui spetta l'obbligo di far osservare le norme statutarie ed i regolamenti, mediante l'eventuale invio di suggerimenti e segnalazione scritte. Le infrazioni al presente Regolamento, a seconda della loro gravità, potranno essere punite con: - richiamo - richiamo scritto -sospensione -radiazione -secondo quanto previsto dalle norme statutarie.

Art. 3 - L'accettazione del presente regolamento costituisce parte integrante della domanda di iscrizione alla Società.

Art. 4 - Il Socio è tenuto a mantenere in ogni occasione un contegno dignitoso, ad esprimersi con maniere e termini corretti secondo la migliore tradizione della Società. Deve inoltre concorrere a mantenere la disciplina e l'ordine più rigorosi nel Cantiere e negli spogliatoi.

Art. 5 - E' fatto obbligo a tutti i Soci di indossare la divisa sociale nell’utilizzazione di imbarcazioni. Ove la divisa sociale sia particolarmente in disordine od in condizioni non più accettabile il responsabile dell’abbigliamento, il Presidente o un qualsiasi componente del consiglio direttivo potranno invitare il socio alla sostituzione degli indumenti sociali. Non sono consentiti altri indumenti sociali. In ogni caso, l'equipaggio è tenuto ad uniformare il proprio abbigliamento in modo da corrispondere all'immagine e al prestigio della Società. Gli equipaggi sono tenuti a scendere a terra con la divisa sociale in ordine.

Art. 6 - La quota associativa è annuale. Solo per facilitare i Soci viene previsto il pagamento di quote semestrali direttamente presso la Segreteria. Sono anche contemplate altre modalità di pagamento eventualmente deliberate dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 - Sono previste ovviamente quote aggiuntive alla quota sociale, relative ai Soci che utilizzino armadietti, rastrelliere o nel caso in cui ricoverino la propria imbarcazione nei cantieri sociali.

Art. 8 - L'accesso al cantiere dell’Unione Sportiva Remiera Francescana è riservato ai Soci in regola con le disposizioni statutarie, con il pagamento delle quote associative e che non siano sottoposti a provvedimenti disciplinari.

Art. 9 - La Società provvede ad assegnare contro pagamento di maggior quota, a ciascuno Socio su richiesta e compatibilmente con le disponibilità un armadietto. Nel caso di prolungato inutilizzo dell’armadietto assegnato la Società, decorsi 30 giorni dalla data di avviso si riserva il diritto di revocare la concessione dello stesso e di procedere allo sgombero forzato del contenuto. Il materiale resterà tuttavia a disposizione del proprietario per un ulteriore periodo di mesi sei. Trascorso tale termine si procederà all’eliminazione di quanto reperito. Non è consentito occupare o cambiare armadietto senza preventiva autorizzazione della Segreteria.

Art. 10 - La Società non risponde dell’eventuale ammanco o danni agli indumenti o agli oggetti lasciati negli armadietti, nelle imbarcazioni o negli spogliatoi.

Art. 11 - I Soci, nell'utilizzo delle imbarcazioni e nella permanenza nel cantiere si dovrà regolare in modo da consentirne la chiusura agli orari stabiliti. A tale fine il rientro delle imbarcazioni dovrà avvenire, di massima, mezz'ora prima dell'orario di chiusura del cantiere. Nei confronti dei ritardatari che non abbiano valida giustificazione verranno assunti provvedimenti disciplinari.

Art. 12 - Le imbarcazioni possono essere normalmente utilizzate per un periodo massimo di tre ore. Per utilizzi di maggior durata, sarà necessario ottenere la preventiva autorizzazione del Presidente o in sua mancanza del vice presidente che apporranno la loro sigla sul registro delle uscite.

Art. 13 - Non è consentito al Socio l'uso di paranchi, gru, macchine utensili ecc. In particolare, tutte le manovre di varo e di alaggio sono di competenza e responsabilità del responsabile del cantiere o delle persone autorizzate. Per persone autorizzate si intendono i soci che abbiano avuto la dovuta formazione nell’utilizzo delle attrezzature e che abbiano compilato la dichiarazione di assunzione di responsabilità, civile e penale, dei danni derivanti da un uso improprio delle attrezzature.

Art. 14 - Ogni socio è dotato, salvo minori o su esplicito divieto del consiglio direttivo, delle chiavi che danno accesso al cantiere. Considerata la delicatezza e i rischi connessi all’uso delle stesse il socio risponderà per tutte le potenziali conseguenze derivanti da un uso non responsabile. Le chiavi non potranno essere duplicate per altri soci o estranei. La cosa sarà punita con la radiazione immediata. In caso di dimissioni le chiavi del cantiere dovranno essere riconsegnate al Presidente o al consiglio direttivo.

Art. 15 - Uscendo dal cantiere il socio o il responsabile del cantiere dovrà sempre accertare che siano state spente le luci, l'impianto di riscaldamento e che siano state accuratamente chiuse le porte d'accesso.

USO IMBARCAZIONI

Art. 16 - E' fatto obbligo ai componenti l'equipaggio di annotare nel registro delle uscite: il nominativo dei Soci, componenti l'equipaggio, l'ora di uscita e registrare il rientro. Sul registro delle uscite devono essere inoltre indicati gli eventuali danni arrecati alle imbarcazioni ed ai materiali e brevemente, annotare le modalità del danneggiamento. Sul registro dei reclami vanno annottati reclami suggerimenti od altro con la chiara indicazione del nome e cognome del Socio segnalante.

Art. 17 - I nuovi Soci per garantire l’integrità delle barche, hanno l'obbligo di farsi assistere nelle prime uscite dall'istruttore di settore o da un Socio di provata esperienza.

Art. 18 - Per fini promozionali l'accesso al cantiere è altresì consentito a non Soci nei limiti ed alle condizioni stabilite dal Consiglio Direttivo. Gli ospiti in ogni caso non possono utilizzare i servizi sociali (spogliatoi, docce, ecc.) se non accompagnati da socio in regola con i pagamenti.

Art. 19 - E' fatto obbligo ai Componenti l'equipaggio di verificare sotto il diretto controllo del responsabile del cantiere e prima dell`uscita, il materiale nautico affidato la regolarità dell'armo e delle dotazioni di bordo, segnalando eventuali carenze o danni.

Art. 20 - Tutti i danni arrecati all'imbarcazione e al materiale affidato constatati al rientro saranno addebitati all'equipaggio o che per ultimo ha usufruito del materiale. Nessuna contestazione verrà effettuata quando l'imbarcazione sia condotta da istruttori o allenatori ufficiali

Art. 21 - I Soci sono tenuti al pagamento dei danni dagli stessi arrecati alle imbarcazioni e ai materiali durante il periodo di utilizzo.

Art. 22 - Tutte le imbarcazione per la voga alla veneta sono dotate di propri remi, forcole, paiolato e pedane. E' pertanto escluso nel modo più assoluto la variazione della dotazione di bordo salvo il caso di utilizzo di materiali di proprietà del Socio. Al rientro peraltro l'imbarcazione dovrà essere riportata alla dotazione originaria.

Art. 23 - La formazione degli equipaggi, la movimentazione delle imbarcazioni agonistiche, l’affidamento ai nuovi soci delle imbarcazioni sono demandati al Consigliere addetto al Settore o all'allenatore, previo accordo con il responsabile del cantiere e/o del Presidente.

Art. 24 - E' assolutamente vietato usufruire delle imbarcazioni sociali per scopi diversi dalla pratica della voga. In particolare non è ammesso il trasporto privato di cose o di persone estranee.

Art. 25 - E' vietato lasciare l'imbarcazione incustodita o in luoghi inadatti

Art. 26 - Si raccomanda la massima cautela nell'uso di zeppe (“penole”) per il fissaggio delle forcole che dovranno essere adeguatamente ingrassate. E' esclusa nel modo più assoluto la chiodatura delle pedane.

Art. 27 - Al rientro in Cantiere l'equipaggio provvederà, oltre alle normali operazioni di lavaggio con acqua dolce, all'asciugatura della sentina ed al sollevamento del paiolato. Remi e forcole di pertinenza della imbarcazione dovranno essere sempre sistemati con cura all'interno dell’apposita “rastrelliera”.

Art. 28 - Nel comune interesse e per il mantenimento dell'integrità del materiale, i soci sono tenuti all'ormeggio in zone adatte ed a proteggere le fiancate con appositi parabordi.

MANIFESTAZIONI

Art. 29 - Uscire con le imbarcazioni di rappresentanza della Società costituisce privilegio e motivo di orgoglio del socio. Per questo motivo le uscite sono pianificate ed autorizzate dal Consiglio Direttivo che assegnerà l'imbarcazione agli equipaggi, tenendo conto delle caratteristiche e della importanza delle manifestazioni assicurando la massima rotazione tra i Soci.

Art. 30 - Il Consiglio Direttivo all'inizio di ogni anno solare redige un calendario di uscite con le imbarcazioni di rappresentanza della Società sulla base delle festività, regate e manifestazioni alle quali la società dovrà partecipare. Il calendario potrà essere modificato durante il corso dell'anno, qualora si presenti la necessità o l'opportunità di partecipare a manifestazioni non note al momento della prima formulazione.

Art. 31 - I Soci interessati all'uso delle imbarcazioni di rappresentanza della Società devono formare l'equipaggio completo e chiedere al Consiglio Direttivo l'assegnazione dell'imbarcazione per le uscite stabilite. Le domande devono essere presentate entro i termini previsti dal calendario, ed indicare i nomi dei Soci che ricopriranno il ruolo di poppiere e prodiere. Le domande devono essere sottoscritte da tutti i membri dell'equipaggio.

Art. 32 - Il Consiglio Direttivo assegnerà, a suo insindacabile giudizio, l'imbarcazione tenendo conto e valutandola capacità tecnica dei singoli membri dell'equipaggio e di questo nel suo insieme

Art. 33 - Qualora l'uso della imbarcazione venga richiesto per manifestazioni non previste dal calendario, la domanda verrà esaminata dal Consiglio Direttivo nella prima seduta utile. Qualora non vengano tenute sedute in tempo utile, le uscite potranno essere autorizzate eccezionalmente dal Presidente.

Art. 34 - La presentazione della domanda per l'assegnazione dell'imbarcazione impegna i richiedenti alla partecipazione alle manifestazioni, Sono ammesse parziali sostituzioni dei membri dell'equipaggio purché motivate ed autorizzate dal Direttore di Cantiere. L’assegnazione della imbarcazione per manifestazioni di carattere sportivo, impegna l'equipaggio assegnatario ad adeguato allenamento. A tal fine, quando necessario, l'imbarcazione sarà messa a disposizione nel periodo precedente la manifestazione, secondo gli orari e le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

SICUREZZA E ORARI APERTURA CANTIERE

Art. 35 - Ogni comportamento scorretto od infrazione alle comuni regole della sicurezza verranno sanzionati secondo quanto previsto dalle norme statutarie

Art. 36 - E’ assolutamente vietato fumare in tutti gli spazi della remiera e durante le uscite in barca. É vietato l’uso di fiamme in qualsiasi area del cantiere. Sono vietati comportamenti a rischio come lasciare solventi o materiali tossici e/o infiammabili incustoditi in cantiere.

Art. 37 - l’apertura del cantiere è dettata principalmente dal concetto di garantire la massima sicurezza nei confronti dei soci e mantenere l’integrità delle imbarcazioni. Per questo motivo i soci potranno accedere e utilizzare le imbarcazioni in condizioni di sicurezza elevata. Saranno vietate uscite in condizioni meteorologiche “difficili” come il vento forte, la nebbia, la scarsa visibilità, la scarsa luminosità, il traffico acqueo elevato e il moto ondoso che impedisca una buona governabilità della barca. Il capocantiere avrà il dovere e l’autorità di impedire l’uscita delle imbarcazioni in queste situazioni.

Art. 38 - Per dare un ordine misurabile all’apertura del cantiere si pone il seguente limite; utilizzo delle barche a partire da 30 minuti dopo l’alba fino a 30 minuti prima del tramonto. L’uso del cantiere non è consentito la Domenica pomeriggio, salvo esplicito permesso del consiglio direttivo.

Art. 39 - In caso di bassa marea è assolutamente vietato percorrere itinerari sopra bassi fondali e comunque al di fuori delle bricole di segnalazione dei canali. Non è consentito percorrere i canali interni della città fatta eccezione per i seguenti: Canal Grande, Rio S.Giustina/Pietà, S. Pietro di Castello, Rio di San Giobbe (o di Cannaregio). Al fine di evitare inutili rischi, durante il periodo invernale, è consigliabile l’uscita in coppia evitando di inoltrarsi in laguna aperta, per consentire un agevole soccorso in caso di bisogno.

RICOVERO IMBARCAZIONI PRIVATE

Art. 40 - La Società, compatibilmente con lo spazio disponibile, concede ai propri Soci su richiesta, il ricovero di imbarcazioni di proprietà esclusivamente a remi.

Art. 41 - La domanda di ricovero, contenente i dati dell'imbarcazione (tipo, nome, lunghezza fuori tutto, larghezza fuori tutto, armo, accessori ecc.) è sottoposta all'esame del Consiglio Direttivo.

Art. 42 - L'accettazione del Regolamento, dell’Unione Sportiva Remiera Francescana, costituisce parte integrante della domanda di ricovero della imbarcazione.

Art. 43 - Le imbarcazioni devono presentare caratteristiche tali da renderle compatibili con le finalità dello statuto della Società.

Art. 44 - Il ricovero e la collocazione negli spazi appositi sono a cura della Società. La stessa si riserva il diritto di decidere e di variare la posizione a suo insindacabile giudizio e senza necessità di preavviso alcuno. Le imbarcazioni sociali ovviamente dovranno avere la precendenza e una maggior facilità di utilizzo rispetto a quelle private, per ovvi motivi di utilità comune.

Art. 45 - Il Socio concessionario è tenuto al versamento d'una quota diversificata, da effettuarsi al momento dell’accettazione della domanda di ricovero in una unica soluzione per anno solare o in due rate semestrali pagate in anticipo.

Art. 46 - La Società non si assume alcuna responsabilità per eventuali ammanchi e/o danni ad attrezzature, materiali, parti di corredo od altri depositati all'interno della imbarcazione.

Art. 47 - Tutti i materiali di pertinenza delle imbarcazioni di privata proprietà devono essere sistemate all'interno della imbarcazione. Eventuali materiali lasciati nei capannoni verranno considerati di proprietà sociale e come tali utilizzati.

Art. 48 - La Società, su richiesta scritta, può concedere lo spazio adatto per temporanee operazioni di manutenzione ordinaria, da effettuarsi a cura del proprietario o di un suo delegato (socio), munito di delega scritta del proprietario al ritiro della imbarcazione.

Art. 49 - La mancata osservanza di una qualsiasi delle clausole del presente regolamento, il comportamento scorretto del Socio proprietario o dei suoi familiari ed ospiti, il mancato rispetto del materiale sociale o di quant'altro esistente nel cantiere, nonché dell'immagine della società, potranno condurre alla immediata sospensione della concessione senza diritto ad alcuna retrocessione delle quote già pagate.

Art. 50 - I locali utilizzati dalla Società per la propria attività istituzionale sono coperti da assicurazione contro gli incendi e responsabilità civile verso terzi. I Soci proprietari di imbarcazione ricoverata presso i cantieri sociali sono tenuti alla sua preventiva assicurazione contro i rischi da incendio e danni verso terzi sulla base dei valori ritenuti congrui da parte del proprietario. In nessun caso la Società potrà essere ritenuta responsabile per eventuali sinistri occorsi alla imbarcazione, al suo armo ad accessori, beni o cose nella stessa contenuti, durante il suo ricovero presso i cantieri sociali. E' pure sollevata da ogni e qualsiasi rischio e responsabilità per danni a persone o cose in dipendenza dell'utilizzo della imbarcazione di proprietà ricoverata. All'atto della domanda di ricovero il Socio sottoscriverà espressa dichiarazione liberatoria in questo senso.


Venezia, 9 luglio 2011